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reintrodotta_la_non_ribassabilita_della_manodopera

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Linea 1: Linea 1:
-====== Reintrodotta la non ribassabilità dei costi della manodopera ======+====== Appalti Pubblici: reintrodotta la non ribassabilita' dei costi della manodopera ======
  
-Dopo la fugace apparizione estiva del 2011, lo scorporo del costo della manodopera dall'importo a base di gara è stato reintrodotto con la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del “Decreto del fare” (art. 82comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici), anche se soltanto per il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.+La legge n. 98 del 9 agosto 2013 (conversione del “Decreto del fare”) ha introdotto all'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 il comma 3-bis che prevede la non soggettabilità a ribasso dei costi della manodopera nella gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso. Si tratta in realtà di un Déjà vu, poiché pressappoco la stessa previsione era già contenuta nella conversione in legge dell’ultimo decreto Tremonti; fortunatamente in tale norma non divenne mai operativa grazie ad una quanto mai provvidenziale abrogazione.
  
-Indubbiamente la norma presenta non poche perplessità. Nella speranza di  di indicazioni interpretative da parte dei ministeri competenti, è necessario definire le modalità operative pratiche.+Questa volta sembra invece che il problema debba essere affrontato
  
-Innanzi tutto la norma in oggetto riguarda soltanto le gare da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso e non riguarda, per esempio, la formulazione del prezzo nel caso di aggiudicazioni basate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.+Innanzi tutto la norma in oggetto riguarda soltanto le gare da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso escludendo quindi le aggiudicazioni basate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
  
-La via più equilibrata pare quella di attribuire al costo del personale valori rispondenti criteri di ragionevolezzavalutati in fase di determinazione dei prezzi unitari con riferimento alle tecniche costruttive usualmente applicateGli importi complessivi che ne conseguonoscorporati dall’importo totale dei lavori ed esclusi dal ribasso, costituiscono condizione unica e identica per tutti concorrenti, garantendo il principio di parità di trattamento.+L'importo complessivo dell'appalto dovrà essere suddiviso in tre quote: 
 +  * i costi della sicurezza (previsti dal PSC), non ribassabili ex. art. 131 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 
 +  * i costi della mandopera, anche questi non ribassabili seguito del succitato art. 82comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006; da notare che trattandosi di "costi"in tale voce non sono ricompresi le aliquote relative ad utili di impresa e a spese generali 
 +  * l'importo soggetto a ribasso, ottenuto sottraendo all'importo complessivo delle opere primi due.
  
-Per la determinazione operativa del costo del personale, vengono di solito in aiuto i prezzari di riferimento delle regioni che accanto al prezzo unitario forniscono (non sempre) l’incidenza del costo della manodopera. L’elenco prezzi sarà quindi articolato indicando, per ogni voce, il costo unitario complessivo, necessario per la definizione degli importi delle diverse categorie di opere, e il costo unitario della manodopera. Anche il computo metrico estimativo dovrà essere suddiviso allo stesso modo applicando a ciascuna quantità il prezzo complessivo della voce corrispondente e la somma del costo della manodopera.+Per la determinazione operativa del costo della manodopera vengono in aiuto i prezzari di riferimento delle regioni che accanto al prezzo unitario forniscono (non sempre) l’incidenza del costo della manodopera. L’elenco prezzi dell'intervento indicherà quindi, per ogni voce due importo: 
 +  * un primo importo non ribassabilepari al costo della manodopera 
 +  * un secondo importo ribassabile ottenuto sottraendo al prezzo complessivo il costo della manodopera; comprenderà quindi: spese generali, utile di impresa, costi per la fornitura dei materiali e per l'impiego delle attrezzature e dei mezzi d'opera.
  
-L’importo soggetto a ribasso sarà dato dall’importo totale dei lavori al netto del costo totale della manodopera e dei costi della sicurezza.+Tali distinzioni si riverseranno sul computo metrico dell'intervento che si articolerà quindi in tre componenti 
 +  * importo manodopera - non soggetto a ribasso 
 +  * importo sicurezza - non soggetto a ribasso 
 +  * importo soggetto a ribasso
  
-Il quadro economico si articolerà quindi in  +Per quanto attiene la contabilità dei lavori a misura occorrerà fare riferimento, per ogni singola voce, ad un prezzo unitario complessivo ottenuto sommando la quota ribassabile alla quota non ribassabile. Ciascun prezzo unitario così determinato sarà impiegato per la redazione dei vari atti contabili.
-  * lavori soggetti ribasso +
-  * costo della manodopera - non soggetto a ribasso +
-  * oneri di sicurezza - non soggetti a ribasso+
  
-Nel caso in cui si faccia ricorso all’offerta a prezzi unitarila lista a sei colonne prevista dall’art. 119 comma del D.P.R. 207/2010 è integrata da due ulteriori colonne. In sede di gara il concorrente riporterà nella quinta e sesta colonna i prezzi unitari, in cifre e lettere, offerti per ogni lavorazione al netto del costo della manodopera e nella sesta colonna i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Nella settima colonna sarà riportataa cura della stazione appaltante, la somma del costo della manodopera, inteso come costo del personale, non soggetto a ribasso. In calce al modulo saranno indicati in cifre e in lettere il totale della settima colonna e il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo soggetto a ribasso posto a base di gara. Alla fine dell'elaorato sarà riportato il prezzo complessivo offerto, dato dalla somma dei totali della settima e della ottava colonna.+Si pone il problema della possibilità di estendere o meno il criterio di invariabilità del costo del personale anche al subappaltodovendosi chiarire se, quanto previsto dall’art. 118 comma del D.Lgs163/2006 per gli oneri della sicurezzadebba essere esteso anche alla quota relativa al costo del personale.
  
-Si pone il problema della possibilità di estendere o meno il criterio di invariabilità del costo del personale anche al subappalto, dovendosi chiarire se, quanto previsto dall’art. 118 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 per gli oneri della sicurezza, debba essere esteso anche alla quota relativa al costo del personale. +===== Approfondimenti =====
  
-Per quanto attiene la contabilità dei lavori occorrerà fare riferimento, per ogni singola voce, ad un prezzo unitario complessivo ottenuto sommando la quota ribassabile alla quota non ribassabileCiascun prezzo unitario così determinato sarà impiegato per la redazione dei vari atti contabiliIn questo modo i costi della manodopera vengono liquidati con gli stati di avanzamento dei lavori, mentre i costi della sicurezza derivanti dall'applicazione del PSC vengono liquidati in base alla loro effettiva attuazione.+  * [[http://www.bosettiegatti.eu/info/commenti/llpp/130826_a_volte_ritornano.pdf]] 
 +  * [[http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5628]] 
 +  * [[http://www.operepubbliche.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/media/linee-guida-costi-e-oneri-sicurezza-e-costo-manodo.html]]

reintrodotta_la_non_ribassabilita_della_manodopera.1399542092.txt.gz · Ultima modifica: 2014/05/08 11:41 da mickele

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