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Casa rumorosa? E' possibile citare in giudizio il costruttore

Con sentenza n. 103 del 29 maggio 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Al di là dei tecnicismi giuridici, questa sentenza ha pesanti effetti sul mondo dell'edilizia. Vediamo perché.

In Italia dal 1995 è in vigore una legge quadro sull'acustica: è la legge 447 del 26/10/1995. A distanza di poco più di un anno è stato emanato il D.P.C.M. del 5/12/1997 che ha stabilito i requisiti acustici minimi in edilizia. Conseguentemente pareti perimetrali, solette, muri divisori tra unità immobiliari etc. avrebbero dovuto rispettare ben precisi valori minimi di abbattimento del rumore. Sempre il medesimo decreto stabiliva cee, qualora l'immobile non soddisfi tali requisiti, la possibilità per l'acquirente di rivalersi sul venditore/costruttore.

A distanza di pochi anni, l'art. 15, comma 1, lettera c, della legge n. 96 del 4/6/2010 ha previsto che, con valore retroattivo, in attesa di recepire la normativa europea, la norma del D.P.C.M. che consentiva di rivalersi sul venditore non si sarebbe applicata tra privati. La sentenza della Corte Costituzionale citata all'inizio dell'articolo ripristina il diritto del privato a rivalersi sul costruttore in caso di mancato rispetto della normativa acustica.

A tal proposito è bene sottolineare che la carenza di requisiti acustici passivi negli edifici, per gran parte della Giurisprudenza, costituisce grave difetto coinvolgendo le responsabilità contrattuali (art. 1490 C.C.) o extracontrattuali (art. 1669 C.C.) che gli appaltatori/venditori hanno nei confronti degli aquirenti.


casa_rumorosa_citare_in_giudizio_il_costruttore.txt · Ultima modifica: 2014/11/24 16:27 da mickele

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